Secondo acconto dell’Irpef, Ires, Irap, Minimi, Forfetari, Cedolare secca, Ivie ed Ivafe
Irpef: 100% dell’importo indicato al rigo RN 34 “Differenza” del Mod. Redditi PF 2018. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato è non superiore a 51,65 Euro;
Addizionale comunale: andava versato entro i termini di versamento del saldo Irpef (quindi luglio/agosto 2018);
Minimi 2017 e 2018: acconto imposta sostitutiva 5% secondo le regole Irpef; Minimi 2017 e ordinario 2018: acconto dell’imposta sostitutiva 2018, che andrà indicata poi nel modello REDDITI 2019;
Minimi 2017 e forfetari 2018: acconto dell’imposta sostitutiva dei minimi, che andrà poi indicata nel quadro LM del Mod. Redditi PF 2019;
Ordinario 2017 e forfetario 2018: non si è tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva, inoltre applicando il metodo previsionale è possibile non versare l’acconto Irpef (o versarlo in misura inferiore rispetto a quello risultante con il metodo storico);
Forfetari 2017 e 2018: acconto imposta sostitutiva 15% secondo le regole Irpef;
Forfetario 2017 e ordinario 2018: acconto dell’imposta sostitutiva 2018, che andrà indicata poi nel modello REDDITI 2019;
Ires: 100% dell’importo indicato al rigo RN 17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del Mod. Redditi SC 2018. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato è non superiore a 20,66 Euro;
Irap: 100% dell’importo indicato al rigo IR 21 “Totale imposta” del Mod. IRAP 2018. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato è non superiore a 51,65 € (per le persone fisiche), a 20,66 € (per i soggetti IRES);
Cedolare secca: 95% dell’imposta dovuta per il 2017 e va determinato con le medesime modalità previste ai fini IRPEF. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato al rigo LC1 campo 5 è non superiore a 51,65 €;
Ivie ed Ivafe: acconto secondo le regole Irpef. L’importo va versato tramite il Modello F24
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