Saldo e stralcio: cos’è come funziona
Il saldo a stralcio è l’ultimo tassello della c.d. pace fiscale 2019, e rappresenta una sorta di «super rottamazione»; di fatto è una riduzione delle somme dovute, per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
In particolare, si riferisce ai carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e a quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
Sono soggetti interessati alla misura, i contribuenti (persone fisiche) che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Sarebbero pertanto esclusi dalla sanatoria le iscrizioni a ruolo derivanti dai controlli formali, di cui all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973, che hanno natura sostanzialmente accertativa e che consistono in controlli veri e propri compiuti dall’Ufficio sulla veridicità dei dati inseriti nella dichiarazione. Peraltro, oltre ai debiti derivanti dalle rettifiche dei controlli formali delle dichiarazioni (ex art. 36-ter del Dpr 600/1973) sembrerebbero esclusi dalla sanatoria anche: i debiti relativi ai tributi locali; le cartelle emesse per violazione del codice della strada; i cosiddetti «mini ruoli», vale a dire gli importi non superiori a mille euro, affidati nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, in quanto già azzerati d’ufficio alla data del 31 dicembre 2018, in base all’articolo 4 del decreto legge 119/2018.
Chi intende aderire al “Saldo e stralcio” può farlo entro il 30 aprile 2019 scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021. Le persone fisiche che hanno l’Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20 mila possono estinguere i propri debiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.
La quota agevolata per il pagamento è così differenziata: 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro; 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro; 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro. A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!