formazione

Credito d’imposta per le aziende che investono nella formazione

L’articolo 8 del disegno di legge di Bilancio 2018 conferma l’introduzione di un credito d’imposta per le imprese che nel prossimo anno sosterranno spese in attività di formazione per acquisire o consolidare le conoscenze previste dal Piano nazionale impresa 4.0.

Tale conferma sarà valida, salvo che si tratti di formazione ordinaria o periodica per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Nella versione attuale del testo, l’agevolazione è fissata in misura pari al 40% del costo aziendale del personale impiegato nella formazione, fino a un importo massimo di 300.000 euro per azienda, indipendentemente dalla forma giuridica adottata e dal settore economico di riferimento.

L’agevolazione è ammessa per le sole le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologiepreviste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.

Presupposto per il beneficio è che le attività di formazione siano definite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e il medesimo si applicherà direttamente al costo orario del personale impiegato nelle predette attività.

Il credito d’imposta sarà fruibile a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 214/1997.

L’ammontare del credito maturato deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

La stessa norma stabilisce, inoltre, che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP.

Il riconoscimento dell’agevolazione presuppone che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

Nel caso in cui l’impresa non sia soggetta alla revisione legale dei conti viene comunque richiesto di avvalersi delle prestazioni di un revisore/società di revisione. Tale soggetto, nell’assunzione dell’incarico, sarà tenuto all’osservanza dei principi d’indipendenza di cui all’articolo 39 del D.Lgs. 39/2010 e, in attesa della loro emanazione, di quelli previsti dal codice etico dell’IFAC. Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile sono ammesse all’agevolazione entro il limite massimo di 5.000 euro. Le imprese con bilancio certificato, invece, sono esentate da tali obblighi di certificazione.

Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e del lavoro, saranno adottate le disposizioni attuative necessarie all’individuazione delle procedure di concessione e utilizzo del credito, nonché alla definizione della documentazione richiesta, all’esecuzione dei controlli e alle cause di decadenza e revoca.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *