Requisiti Reddito Cittadinanza
E’ stato varato il 17 gennaio dal Consiglio dei ministri, il decreto legge, in cui si legge all’art.1 che è istituito dal mese di aprile 2019 il reddito di cittadinanza, «quale misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro».
Il reddito di cittadinanza sarà riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di una serie di requisiti.
L’articolo 2 della bozza di decreto del Rdc indica i requisiti necessari per beneficiare di questa misura di contrasto alla povertà.
Eccone alcuni fondamentali:
1. Cittadinanza italiana, o di paesi della Ue, o con permesso di soggiorno di lungo periodo. È necessaria la residenza in Italia in via continuativa da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
2. Valore ISEE inferiore a 9.360 euro annui; a cui segue un valore del Patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, fino ai 30.000 euro annui;
3. Possedere un patrimonio mobiliare familiare (conti, carte prepagate, titoli, libretti, partecipazioni…) non superiore a 6mila euro; la soglia è incrementata di 2mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10 mila euro, incrementati di ulteriori mille euro per ogni figlio successivo al secondo; i massimali sono ulteriormente incrementati di 5mila euro per ogni componente con disabilità, come definita a fini Isee, presente nel nucleo.
Chi non ha diritto al reddito di cittadinanza:
- nuclei familiari dove un componente sia in possesso di auto o moto immatricolati nei 6 mesi precedenti alla richiesta del RdC, nonché di auto di cilindrata superiore ai 1.600 cc e moto di cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati negli ultimi 2 anni (clicca qui per approfondire);
- I nuclei familiari dove un componente sia in possesso di navi e imbarcazioni da diporto;
- I soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena;
- I nuclei familiari dove uno dei componenti risulti essersi dimesso dal lavoro nei 12 mesi antecedenti al momento della domanda (ad eccezione delle dimissioni per giusta causa).
Non ci sono invece limitazioni per la Naspi; come si legge nell’ultimo comma dell’articolo 2 del decreto, infatti, il RdC è compatibile con l’indennità di disoccupazione.
Dovrà essere l’Inps a predisporre il modulo di domanda, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Le informazioni contenute nella domanda sono comunicate all’Inps entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, a quel punto l’Istituto di previdenza avrà solo 5 giorni lavorativi per verificare il possesso dei requisiti d’accesso, in base alle informazioni disponibili nei propri archivi, ma anche dall’Anagrafe tributaria e dal Pubblico registro automobilistico e da altre amministrazioni.
I Comuni verificheranno i requisiti di residenza e di soggiorno. Una volta riconosciuto il diritto a percepire il sussidio, entro 30 giorni il richiedente sia convocato al centro per l’impiego per firmare il “patto per il lavoro” Ogni componente maggiorenne dovrà firmare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro i successivi 30 giorni, aderire ad un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale.
Dovranno poi registrarsi su una piattaforma digitale (Siupl) e consultarla quotidianamente come supporto nella ricerca del lavoro, attuarsi per una ricerca attiva rispettando un diario di attività settimanali, accettare una di tre offerte di lavoro “congrue” per non perdere il sussidio.
Se uno dei componenti il nucleo familiare non adempie anche ad uno solo di questi obblighi, il sussidio verrà perso dall’intero nucleo. Agevolazioni per le aziende In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di un beneficiario di RDC è previsto lo sgravio contributivo per l’importo pari alla differenza tra le 18 mensilità totali e quelle già fruite dal beneficiario, non inferiore a 5 mensilità di RDC, (6 in caso di assunzione di donne o soggetti svantaggiati) con divieto di licenziamento per i 24 mesi successivi.
L ‘agevolazione viene suddivisa a metà in caso di “mediazione” da parte di una agenzia per il lavoro che avrà diritto all’altra metà. Lo sgravio massimo mensile sarà pari a 780 euro. L’ azienda è tenuta ad offrire al lavoratore percorsi formativi personalizzati e in linea con la situazione economica nel territorio.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!