Legge di Bilancio 2019: saldo e stralcio delle cartelle
La Legge di Bilancio 2019, ossia la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 in vigore dal 1 gennaio 2019, ha previsto una definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata difficoltà economica, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Il comma 184 consente di definire con modalità agevolate i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.
Il comma 185 consente di definire con tali modalità anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi agevolabili, che può essere utilizzata ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.
Quindi i debiti che possono essere stralciati versando una cifra inferiore sono:
• Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
• Imposte derivanti dall’omesso versamento derivanti dalle attività di accertamento ai fini Irpef e IVA;
• Affidate all’Agente di riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (quindi sono esclusi i debiti dell’anno 2018);
• Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alle casse professionali; • Contributi previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps (Gestione Separata, Artigiani e Commercianti, ecc.
RICAPITOLANDO: I DEBITI POSSONO ESSERE DEFINITI MEDIANTE PAGAMENTO DEL CAPITALE, DEGLI INTERESSI E DELLE SOMME SPETTANTI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE. GLI INTERESSI SONO VERSATI IN MISURA DIFFERENZIATA E GRADUALE SECONDO LA CONDIZIONE ECONOMICA DEL DEBITORE. IL PAGAMENTO PUÒ AVVENIRE IN UNICA SOLUZIONE O IN PIÙ RATE.
Il comma 187 individua le modalità di calcolo delle somme dovute per perfezionare la definizione agevolata. In particolare, per i soggetti in grave difficoltà economica comprovata mediante ISEE, i già menzionati debiti tributari e contributivi (di cui al comma 184 e al comma 185) possono essere estinti senza corrispondere:
1. le sanzioni
2. gli interessi di mora
3. le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali.
I soggetti interessati versano le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari: al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro; al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro; al 35 per cento, qualora l’ISEE sia superiore a 12.500 euro; I contribuenti versano anche l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione del decreto legislativo ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
I commi da 189 a 193 disciplinano le procedure per cui sintetizzando in modo più’ schematico:
• il debitore inoltra apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019;
• le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021 (comma 190).
In caso di rateazione (comma 191) si applicano interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari (articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973). Entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute (e delle singole rate) nonché, ove sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento;– nel caso della predetta comunicazione negativa (comma 193), l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, ove possa applicarsi la cd rottamazione 2018 , sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine.
L’ammontare è ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1°dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
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