FATTURA ELETTRONICA: chiarimenti dell’agenzia delle entrate
Non rientrano nell’obbligo e quindi possono non emettere fattura elettronica:
- i titolari di partita IVA
- imprese e lavoratori autonomi, che rientrano nel regime dei minimi e quelli che rientrano nel cosiddetto regime forfettario.
- gli operatori agricoli, già esonerati per legge dall’emissione di fatture.
l’Agenzia delle Entrate si pronuncia su un obbligo che riguarda anche chi è esonerato dall’emissione della e-fattura: la conservazione elettronica dei documenti ricevuti.
L’obbligo di conservazione elettronica delle fatture d’acquisto da parte dei minimi e dei forfettari è uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso del convegno sulla fattura elettronica del 12 novembre 2018.
Quindi anche chi rientra nel regime dei minimi e nel regime forfettario è tenuto a conservare in maniera elettronica le fatture d’acquisto ricevute. La questione è emersa nella risposta dell’Agenzia delle Entrate a una domanda sull’invio delle fatture ai condomini. Questi soggetti, allo stesso modo degli altri, devono indicare al cedente/prestatore un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il Sistema di Interscambio deve recapitare i documenti.
L’Agenzia ha anche specificato che, anche se l’operatore IVA consegna una copia della fattura emessa al cliente come stabilito dall’art. 1 del Decreto legislativo 127/15, l’unico documento fiscalmente valido sarà solo quello disponibile nell’area riservata.
Quindi dal 2019 la fattura elettronica è l’unica valida dal punto di vista fiscale.
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